DEGISHOP

Commerce Service Provider

 

Leggi mail
Supporto
Guida OsCommerce
Guida Wordpress

  Home             Contatti               Domini     Cos'è osCommerce         Visita negozi demo

  Chi siamo         Listino prezzi       FAQ         Cos'è Degishop             Cos'è WordPress

Introduzione al
  commercio elettronico
Aspetti giuridici del
  commercio elettronico
Il commercio elettronico
  e l'azienda di oggi
Come muoversi nel
  business elettronico
Consigli per gli acquisti
  online
Aspetti fiscali del
  commercio elettronico
Conoscenza e tecnologie:
  un investimento per il
   futuro delle aziende
Definizione di commercio
  elettronico
Elementi di base per fare
  commercio elettronico
Sistemi di pagamento

  Aspetti fiscali del commercio elettronico

Sotto il profilo tributario, il commercio elettronico coinvolge in generale tutte le principali forme di prelievo: diritti e dazi doganali, IVA e imposte sul reddito. Pertanto, l’operatore che decida di intraprendere un’attività di commercio elettronico o di affiancarla all’attività esercitata normalmente, deve pianificare le proprie scelte esaminando attentamente i vantaggi e gli svantaggi derivanti dall’applicazione delle regole fiscali, in particolare di quelle ancora “in fieri” che saranno evidenziate nel corso di questo intervento. In quanto fenomeno economico di portata globale, la Commissione europea ha iniziato ad interessarsi delle problematiche fiscali relative al commercio elettronico non appena esso ha cominciato a svilupparsi in maniera significativa. In un documento del 1997, intitolato “Un’iniziativa europea in materia di commercio elettronico”, l’organo europeo ha fornito un primo contributo alla soluzione dei complessi problemi legati allo sviluppo del nuovo settore, partendo dal presupposto che l’IVA e i dazi doganali sono tributi armonizzati e che l’imposta sul valore aggiunto, per le sue caratteristiche intrinseche di imposta sugli scambi e di imposta sui consumi, rappresenta il tributo di riferimento a livello comunitario. È per questi motivi che nel predetto documento programmatico è stato deciso di favorire la crescita del settore senza però discriminare il commercio elettronico rispetto al commercio tradizionale. In particolare la Commissione europea ha deciso: ( Il presente capitolo è stato curato da Francesco Santoro, funzionario presso la Direzione affari giuridici del Ministero delle finanze.)  di non introdurre imposte nuove o supplementari ma di adattare l’IVA; di considerare la fornitura di un prodotto in forma digitale un servizio anche se riguarda beni virtuali; di garantire la neutralità dell’imposta mediante la tassazione dei servizi forniti per il consumo all’interno dell’Unione europea e la detassazione di quelli in uscita dall’Unione europea ma con diritto a deduzione dell’IVA assolta sugli acquisti; di facilitare l’osservanza della normativa per ridurre gli oneri superflui possibilmente attraverso un consenso internazionale; di facilitare la gestione delle formalità fiscali anche attraverso il riconoscimento della fatturazione elettronica; di assicurare il controllo sull’esecuzione effettiva degli obblighi fiscali ed il versamento dell’imposta sulle forniture elettroniche ricevute nell’Unione europea. Inoltre, l’intensificarsi della collaborazione in materia fiscale tra la Commissione europea e l’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico che vede raggruppati i 29 Paesi più industrializzati al mondo, compresi i quindici Stati membri dell’Unione europea), dopo un primo approccio a carattere più che altro teorico di cui sono testimonianza i documenti comuni approvati nel corso delle conferenze di Turku, di Ottawa e di Parigi, si è intensificata al punto da portare alla individuazione di alcuni principi fondamentali da far applicare ad un livello il più possibilmente allargato. In un importante documento del 1998, il Comitato degli affari fiscali dell’OCSE si è impegnato a: evitare la doppia imposizione e la non tassazione delle forniture elettroniche; uniformare il criterio di tassazione nel luogo del consumo; creare sistemi appropriati per la riscossione delle imposte all’importazione senza intralciare la consegna dei beni al consumatore; prevedere adeguate misure per il controllo e la riscossione delle imposte, incluse le procedure di registrazione; studiare sistemi appropriati per la registrazione delle imprese, soprattutto estere, per la conservazione della contabilità e per i controlli fiscali; semplificare il sistema impositivo e ridurre i costi degli adempimenti; prevedere il ricorso al meccanismo del “reverse charge” (inversione del debitore d’imposta) nei casi in cui la fornitura di servizi o di beni intangibili sia esentata dall’IVA; estendere gli accordi esistenti in materia di assistenza amministrativa e di scambio di informazioni. Anche l’OCSE intende pervenire ad un sistema fiscale neutrale, in modo da non influenzare, ostacolare od avvantaggiare oltremodo lo sviluppo del commercio elettronico. Tuttavia, la strada verso una soddisfacente regolamentazione del settore si presenta ancora lunga e difficile, soprattutto per quanto riguarda l’applicazione dell’IVA sulle forniture on-line, i rapporti con i vari intermediari che si inseriscono nella compravendita, la determinazione del luogo di produzione del reddito, la ripartizione delle entrate fra i vari Paesi interessati ed infine i controlli sul corretto adempimento dell’obbligazione tributaria da parte delle amministrazioni fiscali. Ciò premesso, per quanto concerne le fattispecie in qualche misura già coperte dalla vigente normativa, occorre individuare le relative norme applicabili; riguardo invece a quelle ancora non disciplinate, bisogna rifarsi ai principi elaborati in sede internazionale.

La definizione del commercio elettronico agli effetti tributari

Agli effetti tributari gli organismi internazionali non sembrano essere particolarmente interessati alle finalità del commercio elettronico: vendita all’ingrosso (business to business) oppure al dettaglio (business to consumer). Grande importanza è stata invece attribuita al modo in cui, tecnicamente, l’attività viene espletata: fuori rete, con consegna materiale del bene oggetto dell’acquisto (commercio elettronico indiretto) ovvero in rete, con fornitura diretta del servizio o del bene virtuale direttamente alla postazione dell’acquirente. Ciò in quanto, se sotto il primo aspetto il commercio elettronico è stato inteso come una forma tecnologica di vendita tradizionale (in pratica una forma innovativa di vendita a distanza), dal punto di vista delle modalità di attuazione l’invio di “beni” in rete è stato assimilato ad un servizio. Questa distinzione è estremamente importante perchè influente sia sulla qualificazione dell’attività agli effetti fiscali, sia sui criteri di individuazione della territorialità in fatto di IVA. Ad esempio, se è pacifico che chi vende pneumatici in via tradizionale continua a vendere pneumatici tramite Internet, non è altrettanto sicuro che chi vende prodotti editoriali (cessioni di beni peraltro soggette ad un’aliquota ridotta e ad un regime IVA speciale) continui a vendere beni in formato elettronico e non piuttosto servizi. Lo stesso vale per chi svolge attività di publishing on-line, produzione tipografica che se effettuata in rete diventerebbe attività di servizi e non più vendita di beni come quella tradizionale. In verità la proposta di direttiva n. 376 def. del 7 giugno 2000 del Consiglio sul trattamento IVA dei “servizi forniti per via elettronica” non dice nulla in merito alla eventuale autonoma natura delle operazioni in rete rispetto a quelle tradizionali, limitandosi a prevedere un diverso criterio di territorialità ai fini dell’IVA delle forniture on-line (considerate servizi fiscalmente rilevanti nel luogo in cui vengono “utilizzate”). L’unica cosa che viene evidenziata al riguardo è che, per evitare distorsioni in alcuni settori commerciali derivanti dall’applicazione di tassi IVA differenti per beni e servizi manifestamente simili, si potrà pervenire ad una revisione dell’allegato H  della sesta direttiva che elenca le forniture di beni e servizi con aliquota IVA ridotta. Peraltro, la proposta comunitaria, che conferma l’applicazione alle vendite a distanza in ambito comunitario del particolare regime IVA previsto per le vendite per catalogo o per corrispondenza (per l’Italia gli articoli 40, comma 3 e 41, comma 1, lett.b, del D.L. n. 331 del 1993), relativamente a quelle effettuate via Internet usa l’espressione di servizi resi “tramite mezzi elettronici”, con ciò indicando una trasmissione inviata inizialmente e ricevuta a destinazione per mezzo di attrezzature per l’elaborazione, ivi compresa la compressione e memorizzazione digitale di dati, nonché la trasmissione intera, il trasporto e la ricezione via cavo, per radio, tramite mezzi ottici o altri mezzi elettronici, ivi comprese la trasmissione televisiva ai sensi della direttiva CEE 89/552 e la radiodiffusione.

Il commercio elettronico indiretto

Com’è noto, il commercio elettronico indiretto si realizza quando, fermo restando il perfezionamento in rete di alcune fasi della transazione, compreso il pagamento, la consegna del bene avviene materialmente utilizzando il servizio postale o i corrieri nazionali ed internazionali. Dato che questa forma non si differenzia sostanzialmente dalle normali vendite commerciali, la Commissione europea intende applicare ad esso lo stesso trattamento IVA delle normali transazioni interne ed internazionali, consistente, in generale, nella detassazione dei beni in uscita dal territorio dello Stato e nella tassazione di quelli in entrata in detto territorio per essere destinati al consumo. Pertanto, per le vendite rientranti nel commercio elettronico indiretto valgono a tutti gli effetti le disposizioni fiscali interne, intracomunitarie ed internazionali nonché quelle doganali, ove applicabili. In particolare, ai fini IVA possono verificarsi le seguenti situazioni:  se il fornitore è un soggetto d’imposta nazionale ed il cliente è anch’esso italiano, non importa se imprenditore o privato, l’operazione andrà di regola assoggettata ad IVA, detraibile ove ne ricorrano le condizioni, a meno che il bene non si trovi fisicamente fuori dal territorio dello Stato (nel qual caso l’operazione è fuori dal campo di applicazione dell’imposta); se il fornitore è un soggetto d’imposta nazionale ed il cliente è un operatore residente in altro Stato membro della Comunità dotato di codice identificativo IVA, l’operazione configura una cessione intracomunitaria non imponibile ad IVA ai sensi dell’art. 41 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, con obbligo di compilazione dell’ elenco Intra 1-bis; se il fornitore è un operatore economico nazionale ed il cliente è un privato residente in un altro Stato membro o un ente sprovvisto di codice IVA, pur in assenza di chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria è da ritenere che l’operazione configuri una vendita intracomunitaria a distanza (con esclusione dei beni soggetti ad accisa o a monopolio) che comporta l’applicazione dell’IVA italiana fino al raggiungimento del limite di lire 154 milioni di vendite in ciascuno Stato membro. Oltre tale limite, o per effetto di opzione per l’applicazione del regime normale, l’operazione configura una normale cessione intracomunitaria non imponibile nei confronti di un proprio rappresentante fiscale e successivamente una vendita interna al Paese interessato; se il fornitore è un operatore economico nazionale ed il cliente è un qualunque soggetto residente all’estero (fuori della UE), l’operazione dà luogo ad una cessione all’esportazione non imponibile ad IVA, supportata da una fattura e da un’apposita bolletta doganale. È importante rilevare che per l’operatore nazionale che esercità un’attività d’impresa o artistica i corrispettivi della cessione intracomunitaria e dell’esportazione possono formare un valore (cosiddetto plafond) da utilizzare, a certe condizioni, per effettuare acquisti ed importazioni in sospensione da IVA. Le operazioni che, viceversa, vedono come punto d’arrivo e luogo del consumo il territorio nazionale vanno considerate rispettivamente acquisti intracomunitari ed importazioni (quelle riguardanti soggetti nazionali, ovviamente, rappresentano vendite interne tassabili). Al riguardo, gli operatori economici devono prestare attenzione alle particolari modalità di fatturazione degli acquisti intracomunitari previste dagli artt. 46 e ss. del D.L. n. 331 del 1993 nonché all’annotazione dell’acquisto nel relativo elenco riepilogativo Intra 2-bis e, relativamente alle importazioni, alla registrazione ai fini IVA della bolletta d’importazione per poter effettuare la detrazione dell’imposta pagata in dogana. Se la spedizione avviene utilizzando il servizio postale, i diritti doganali (compresi gli eventuali dazi) e l’IVA devono essere pagati dall’importatore, società o persona fisica, direttamente in dogana, posto che l’art.1 del D.P.R. n. 633 del 1972 prevede il pagamento dell’IVA per le importazioni da chiunque effettuate. Per arginare il prevedibile aumento dell’elusione fiscale dovuta all’incremento degli acquisti all’estero di beni di valore non significativo rientranti nei limiti della franchigia applicabile alle importazioni definitive di beni ed alle spedizioni di valore trascurabile (oggi pari a 22 euro), che peraltro riguardano i diritti doganali e non anche l’IVA all’importazione, da sempre assimilata ad un diritto di confine, in sede comunitaria si stanno studiando specifiche misure e non si esclude una riorganizzazione del servizio di controllo doganale sulle importazioni di pacchetti in contrassegno, attualmente devoluta al personale postale. Come risulta dalla Guida del contribuente per l’anno 2000, pubblicata dal Ministero delle finanze, attualmente gli invii di merci o di oggetti dall’estero avvengono in due modi: • per posta-lettera (fino a 2 Kg); • per pacco postale (fino a 20 Kg). Tralasciando i beni spediti a mezzo posta a carattere gratuito e ad uso personale del destinatario, che possono essere importati in franchigia dai diritti doganali fino ad un valore di 45 Euro (poco meno di 90.000 lire) e beneficiare del non assoggettamento ad IVA a norma dell’art. 68 lett.b) del D.P.R. n. 633 del 1972, se appositamente contrassegnati, per le piccole spedizioni di valore intrinseco superiore a 22 euro è consentito lo sdoganamento, dietro semplice dichiarazione verbale, fino a 3.000.000 di lire (5.000.000 per le esportazioni). Secondo le norme fissate dall’UPU (Unione Postale Universale), al momento dell’invio dall’ufficio postale mittente, chi spedisce è obbligato a fare una dichiarazione in dogana contenente tutti gli elementi indicativi della merce relativa al pacco, che prende il nome di C1 nel caso di posta-lettere e CN 23 nel caso di pacchi postali. Una volta arrivato il pacco all’ufficio postale di destinazione, sorge l’obbligo per le Poste di assolvere tutte le formalità inerenti lo sdoganamento del pacco e/o della posta-lettera, sulla base della documentazione postale (bollettino postale e dichiarazione in dogana) e di eventuale documentazione commerciale (fattura, che molto spesso si trova inserita nel pacco stesso o è richiesta direttamente al destinatario). La dogana, dopo le normali operazioni di verifica, se competono i diritti doganali, procede all’emissione di una bolletta per il pagamento, una copia della quale è inviata dall’ufficio postale al destinatario insieme al pacco; i diritti doganali sono anticipati dalle poste alla dogana. Per gli invii postali che superano i limiti di cui sopra e che presentano carattere commerciale, come quelli relativi al commercio elettronico, occorre un’espressa dichiarazione scritta – Dichiarazione amministrativa unica comunitaria (DAU) – da parte del singolo importatore, analogamente a qualsiasi sdoganamento e con le stesse procedure. Pertanto le Poste italiane, come rappresentante indiretto, sono tenute a presentare la dichiarazione in dogana e ad assolvere tutte le formalità non soltanto di natura fiscale ma anche extratributaria quali quelle  relative alla tutela della salute, alla lotta contro la contraffazione, alla tutela dei prodotti e dei marchi, ecc. Tali obblighi dovranno essere adempiuti anche dalle case di spedizione internazionali che agiscono per conto del mittente o del destinatario, anche mediante procedure doganali semplificate. Per quanto concerne in particolare il software ricordiamo che in base alla circolare n.142/D del 15 maggio 1995 (reperibile sul sito del Ministero delle finanze www.finanze.it), le relative importazioni di “prodotto” contenuto in un supporto materiale secondo l’art. 167 del Reg. Cee n. 2454/93, sono da considerare, rispettivamente, importazioni di beni immateriali per l’intero valore (se il software è standardizzato) ovvero prestazioni di servizi con tassazione del solo valore del supporto (se il software è personalizzato). Analoga distinzione vale per gli acquisti intracomunitari, con riferimento ai quali la circolare ministeriale n. 13 del 23 febbraio 1994 chiarisce che i relativi elenchi Intrastat vanno compilati per intero se si tratta di programmi standard ovvero per la sola parte fiscale (valore del supporto) nel caso di programmi personalizzati. 10.4_Il commercio elettronico diretto Il commercio elettronico diretto si verifica quando in rete si realizzano tutte le fasi della transazione commerciale, compresa la fornitura di dati, suoni ed immagini direttamente presso la postazione dell’acquirente. Esso rappresenta l’aspetto più innovativo dello sfruttamento di Internet per finalità commerciali perché consente l’acquisizione sia di servizi, quali software, brani musicali e informazioni di ogni genere, sia di beni virtuali che non necessitano di un supporto fisico perchè acquisibili per via telematica e “scaricabili” con la stampa o l’archiviazione ottica. In linea con le anticipazioni fornite in materia dalla Commissione europea, la proposta di direttiva n.376 def. del 7 giugno 2000 del Consiglio sul trattamento IVA dei “servizi forniti  per via elettronica” considera le predette operazioni alla stregua di servizi fiscalmente rilevanti nel luogo in cui vengono “utilizzate”. Tale proposta, pur non modificando il principio generale di individuazione del luogo di prestazione dei servizi (quello della sede del fornitore) e quello specifico relativo agli immobili (per cui le vendite immobiliari on-line continuano ad essere assoggettate all’imposta eventualmente nel Paese ove è ubicato l’immobile), si prefigge lo scopo di unificare in un unico presupposto territoriale (quello del Paese in cui risiede il committente, di solito coincidente col luogo del consumo) tutti i servizi forniti tramite mezzi elettronici a fronte di un corrispettivo, compresa la cessione dei diritti di utilizzo di una serie di servizi. Nel nuovo testo dell’art.9 della sesta direttiva n.388/77, l’applicazione dell’IVA secondo il citato criterio del luogo in cui avviene il consumo del bene o dove risiede il committente, riguarderà in particolare: 1. attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, d’insegnamento, ricreative o affini, ivi comprese quelle degli organizzatori delle stesse, nonché le eventuali prestazioni accessorie (che se svolte “fisicamente” rilevano invece nel luogo della loro esecuzione); 2. tutte le forme di trasmissione radiotelevisiva, nonché qualsiasi altro suono o immagine trasmessa o diffusa tramite mezzi elettronici (quando essi siano diffusi dietro richiesta individuale e pagamento di un corrispettivo specifico, come nel caso della pay-TV e della payper- wiev); 3. software, compresi i giochi per computer; 4. elaborazione dati, compresi i servizi informatici, il webhosting, la progettazione di siti web e servizi analoghi; 5. fornitura di informazioni. In attesa dell’approvazione della direttiva e della sua conversione in legge, la norma di riferimento per l’IVA dovrebbe  essere l’attuale art.7, quarto comma, lett.d) del D.P.R. n. 633 del 1972, con le sue varianti di cui alle successive lettere e) ed f), a prescindere dal fatto che il fornitore estero sia un soggetto passivo comunitario oppure un fornitore residente fuori della Comunità europea sprovvisto di stabile organizzazione o di rappresentante fiscale in Italia. Ciò è chiaramente desuibile dalla nota del Ministero delle finanze 20 agosto 1998 n.1977/V/SD con la quale è stato chiarito che “le forniture da Paesi terzi via Internet di ‘prodotti virtuali’ non devono essere assoggettate a formalità doganali né al pagamento dei relativi dazi, fermo restando l’obbligo per il soggetto d’imposta nazionale di emettere autofattura ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per l’assolvimento dell’IVA riguardante alla prestazione di servizio che ha ricevuto dal prestatore estero”. In pratica l’Amministrazione finanziaria considera il servizio acquistato all’estero per via elettronica (tra cui i programmi standard) uno specifico servizio di fornitura elettronica rientrante nella deroga (al criterio generale del luogo del prestatore) di cui al richiamato art. 7, quarto comma lett. d) del D.P.R. n. 633/1972. La pronuncia, riguardante beni che già nel commercio convenzionale presentano una duplice connotazione in quanto possono essere considerati alternativamente beni o servizi secondo le loro caratteristiche intrinseche, fa riferimento alla fornitura via Internet di “beni virtuali”, intendendo con tale espressione “tutti quei prodotti che possono sia essere importati sotto forma di beni materiali che essere forniti in rete”. Dato che i “beni virtuali” sono considerati alla stregua di servizi, ne deriva che anche la trasmissione elettronica di “prodotti virtuali” effettuata tra operatori intracomunitari dovrà essere considerata una prestazione di servizi tassabile nel luogo del committente, indipendentemente dal contenuto standardizzato o personalizzato. Qualora tali servizi siano forniti da un operatore estero ad un cliente comunitario operatore economico identificato ai fini  IVA, si provvede all’autofatturazione, all’applicazione cioè del principio dell’inversione dell’onere a cui si riferisca la menzionata proposta di direttiva fiscale (autoliquidazione dell’imposta o “reverse charge”). Tuttavia, nel caso di vendite nei confronti di privati europei, per evitare evasioni fiscali e distorsioni di concorrenza, è prevista in capo ai fornitori esteri la registrazione IVA in un solo Stato membro, a scelta e sempre che il fatturato delle vendite al consumo sia superiore a 100.000 €. Sotto il medesimo presupposto territoriale (luogo del committente) vanno collocate anche le forniture elettroniche dirette di brani musicali, testi, suoni, immagini, ecc. dal momento che la citata lettera d) dell’art.7 comprende pure le prestazioni di servizi consistenti in cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili ecc., indicate nell’art. 3, comma 2, n.2) del D.P.R. n. 633 del 1972. Nella risoluzione n. 14/E del 14 febbraio 2000 in cui si afferma che la messa a disposizione di notizie e informazioni commerciali e finanziarie attraverso terminali collegati con una società specializzata estera tramite linee telefoniche dedicate è un’operazione territorialmente rilevante in Italia a prescindere dall’eventuale stampa delle informazioni, escludendo nella fattispecie il verificarsi di una fornitura di “prodotto editoriale” (e quindi l’applicazione dell’IVA agevolata nella misura del 4%). Devesi segnalare che la proposta di direttiva fiscale (2000) 376, attraverso una modifica del sistema VIES per gli scambi intracomunitari, prevede la possibilità per i fornitori di conoscere nel momento e nel luogo in cui viene chiesta l’informazione, la posizione del cliente, per sapere se l’acquirente è un soggetto identificato ai fini IVA o un consumatore privato. 10.5_Momento di effettuazione delle operazioni ai fini IVA e pagamenti elettronici La priorità data alla regolamentazione del commercio elettronico agli effetti dell’IVA trova la sua giustificazione nel fatto  che tale imposta è applicabile in via armonizzatanei confronti di tutti gli operatori economici residenti nell’Unione europea, contraddistinti dal possesso di un codice identificativo IVA. Contabilizzare correttamente un’operazione ai fini IVA è molto importante perché, tranne poche eccezioni, è solo con la registrazione delle fatture attive o passive e delle autofatture che si verificano conseguenze di ordine sostanziale (ad es. la costituzione del plafond, il diritto alla detrazione dell’imposta, la disapplicazione di sanzioni tributarie). Inoltre, la contabilizzazione ai fini IVA consente di registrare correttamente in contabilità generale le poste attive e passive rilevanti ai fini del reddito, soprattutto per le imprese che adottano la contabilità semplificata. Quindi, per chi svolge un’attività di commercio elettronico, tanto in forma indiretta che diretta, assume particolare rilevanza l’emissione della fattura. Per stabilire quando la fattura deve essere emessa, vale a dire il momento di insorgenza dell’obbligazione tributaria, bisogna rifarsi all’art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972, in base al quale, in linea generale, per l’emissione della fattura relativa alle cessioni di beni va fatto riferimento alla consegna o spedizione (sempreché la fattura non venga emessa prima di questi episodi, come nel commercio elettronico indiretto, in cui il pagamento e la fattura avvengano, normalmente, prima dell’invio dei beni), mentre riguardo alle prestazioni di servizi va fatto riferimento al pagamento del corrispettivo. La stessa fattura elettronica, peraltro già consentita in via amministrativa da numerose risoluzioni ministeriali (cfr. ris. 28 maggio 1997 n. 132/E e 29 maggio 1998 n. 50/E) e dall’art. 4, comma 1, del Decreto del Ministero delle finanze 30 luglio 1999 n. 340 può essere adottata, dietro autorizzazione ministeriale, anche per le attività di commercio elettronico. In tale ottica, è allo studio degli organi comunitari interessati anche la possibilità di affidare a terzi l’espletamento degli adempimenti contabili nonché la registrazione e conservazione elettronica dei documenti fiscali (mediante il cosidetto outsourcing), ferma restando la permanenza delle responsabilità ai  fini tributari in capo al cedente. In mancanza di precise direttive ministeriali e fuori da un’espressa previsione di legge, per il momento non è possibile ricorrere all’emissione di documenti alternativi alla fattura (come lo scontrino e la ricevuta fiscale in formato elettronico) per le vendite a distanza al dettaglio effettuate nei confronti di consumatori privati italiani. Particolarmente delicata appare infine, con riferimento ai servizi forniti col commercio elettronico on-line in cui non c’è la possibilità di controllare le operazioni “seguendo” il bene, la questione del collegamento tra fatturazione elettronica e pagamento elettronico, non solo per la presenza di modalità di pagamento diverse dalla “moneta elettronica”, ma anche per la difficoltà degli intermediari (banche, imprese del circuito interbancario, enti di certificazione, ecc.) a svolgere un ruolo di controllo della correttezza della transazione anche sotto l’aspetto tributario. L’obiettivo rimane quello di restringere al massimo le aree di elusione degli obblighi di fatturazione e registrazione su libri e scritture contabili, verosimilmente frequenti visto che tutte le transazioni avvengono elettronicamente, facendo affidamento anche sullo spirito di collaborazione dei rappresentanti delle imprese e degli intermediari a livello europeo. 10.6_L’individuazione del luogo di produzione del reddito. Analogamente a quanto avviene per le attività industriali, commerciali, artistiche e professionali condotte nei modi convenzionali, l’attività derivante dal commercio elettronico in tutte le sue forme, inizialmente attratta dall’IVA (che comunque rimane un’imposta neutra fino al momento del consumo), produce costi, più o meno deducibili, e ricavi, più o meno tassabili. In particolare, i proventi conseguiti, rispettivamente, dalle persone giuridiche e fisiche residenti in Italia o dalle stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri per le cessioni di beni e  le prestazioni di servizi effettuate via Internet, in quanto ricavi tassabili nell’ambito del reddito d’impresa costituiscono reddito imponibile ai fini dell’Irpef e dell’Irpeg (a meno che non si effettuino cessioni di beni aventi particolari caratteristiche e protetti da norme speciali, nel qual caso si conseguiranno diritti d’autore o royalties, a seconda dei casi). Dato però che Internet offre la straordinaria possibilità di effettuare vendite superando ogni limite spaziale e temporale e che, pertanto, soprattutto nel caso della vendita di “beni virtuali”, un’impresa italiana può vendere a chiunque nel mondo senza doversi allocare fisicamente in altri Paesi e spesso senza neppure bisogno di intermediari, sorge il problema di individuare dove il reddito prende forma. Ragionando semplicisticamente, si sarebbe portati a ritenere che tutto ciò che è venduto da un’impresa nazionale sia reddito prodotto in Italia. Ed invece non è così, sia per la presenza di soggetti d’appoggio del venditore in altri territori e sia perché il Paese del compratore vuole la sua parte di “guadagno” in termini di introito fiscale. Il primo problema sembra superato dal fatto che la direttiva sugli aspetti giuridici del commercio elettronico non considera stabile organizzazione all’estero il server su cui è allocato un sito web operativo. Quindi, un fornitore italiano che ad esempio si appoggia in tutto o in parte ad un provider tedesco, senza una propria significativa presenza umana e tecnologica in Germania, rimane un soggetto italiano a tutti gli effetti e l’attività continuerà ad essere tassata in Italia (con la conseguenza che l’attività del provider verrebbe assimilata ad una intermediazione, ad un servizio generico). Trattasi di un principio la cui importanza potrebbe travalicare i confini europei potendo anche fungere da punto di riferimento per le presunzioni che le autorità fiscali decideranno di attuare nei confronti delle imprese europee allocate su siti di comodo in uno dei cosiddetti “paradisi fiscali”. Piuttosto il vero nodo da risolvere sarà quello di come disboscare la “giungla” di indirizzi Internet in quanto la non chiara relazione tra il computer, l’utente del servizio ed un particolare indirizzo web renderà ardua l’individuazione di molti dei soggetti che opereranno dietro lo schermo di un computer. Non è solo un problema di gestione dei domini e di giurisdizione applicabile nelle controversie, ma anche una questione di definire esattamente l’ambito della sovranità fiscale di un dato Paese piuttosto che di un altro. Da questo punto di vista è probabile che, ferma restando la possibilità di scegliere liberamente la denominazione e l’identificativo Internet (vale a dire i domini di primo e secondo livello), alle imprese europee venga richiesto l’inserimento nella propria pagina web di alcuni dati di interesse fiscale (domicilio fiscale, partita IVA, ecc.), a tutela degli interessi erariali. Il secondo problema (quello della ripartizione del gettito tra Paese della residenza del venditore e Stato della fonte del reddito, dove il bene è stato venduto, o di residenza dell’acquirente) è attualmente allo studio degli esperti OCSE, i quali si stanno adoperando anche per modificare le disposizioni del Modello di convenzione contro le doppie imposizioni e quelle del relativo commentario per quanto concerne i rapporti tra server e stabile organizzazione (sulla base delle proposte avanzate dalla Commissione europea) nonché il trattamento impositivo delle royalties.  L’Osservatorio Permanente per il Commercio Elettronico del Ministero dell’Industria: un banco di prova per un nuovo rapporto tra imprese e Pubblica Amministrazione Se vogliamo leggere un libro, vedere un film o guardare una trasmissione televisiva, ascoltare CD del nostro cantante preferito, prenotare una vacanza visitando virtualmente in anteprima i luoghi del nostro soggiorno, se vogliamo mandare o ricevere della posta, se vogliamo rifornire la nostra dispensa, se vogliamo conoscere le previsioni di borsa o metereologiche, se vogliamo conoscere le ultime notizie e telefonare in video e in voce, se vogliamo fare tutto questo, e se oggi lo possiamo fare stando comodamente seduti in poltrona o in qualsiasi punto della terra, del mare o dell’aria, lo dobbiamo ad Internet. Entro il 2005 nel mondo verranno fatti investimenti dell’ordine del trilione di $ (o di €) ed almeno 500 milioni di persone, che fino a poco tempo fa usavano solo il telefono, utilizzeranno Internet, TV digitale, sistemi di comunicazione personale multimediali ed altre tecnologie interattive cambiando radicalmente il modo di vivere e di “partecipare” alla società. Il sistema di indirizzamento Internet, basato sul protocollo a 32 bit IPv4 (Interver Protocol version 4) che consente di ottenere circa 4.300.000.000 1 possibili indirizzi, verrà sostituito nei prossimi anni con il sistema a 128 bit IPv6 (Interver Protocol version 6) con il quale si arriverà a circa 340.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 2 alternative e sarà possibile individuare in rete non solo un sito web ma anche un numero praticamente illimitato di devices con le quali e tra le quali trasmettere contenuti, diffondere informazioni, scambiare 1 Per in codice binario a 128 bit risultano possibili un numero di possibilità pari a: 232=4. 294.967.296 2 Per in codice binario a 128 bit risultano possibili un numero di possibilità pari a: 2128= 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456  dati, inviare comandi (un PC, un telefono, una TV, un frigorifero, un’autovettura, un aeromobile, un POS, ecc.). Nasceranno tutta una serie di nuovi servizi, di nuove imprese e molte attività verranno completamente rinnovate, aprendo opportunità di business a soggetti vecchi e nuovi. Migliaia di imprenditori e di aziende hanno già trasformato il loro modo di operare e di condurre la propria attività produttiva e commerciale attraverso la rete. Internet e le applicazioni come il Commercio Elettronico sono fattori condizionanti il futuro delle nostre Piccole e Medie Imprese ed agiscono ormai come vere e proprie “leve” dell’economia. Il fenomeno avanza in maniera inesorabile e le modificazioni che accompagnano il suo divenire sono talmente rapide e diffuse che incidono profondamente su ciò che incontra nel suo cammino. Gli americani lo chiamano Internet tornado e di fatto in questi ultimi pochi anni sta cambiando il modo di fare impresa, di fare commercio, stanno cambiando i rapporti tra gli operatori economici e tra essi e le amministrazioni, sta cambiando la vita degli individui. Come muovere queste leve per consentire alle aziende italiane di sfruttare pienamente i benefici che potranno derivare loro? Il Ministero dell’industria ha colto prontamente questa necessità di cambiamento modificando il modo con cui tradizionalmente si è relazionato con le imprese. Nuove forme di dialogo, di partecipazione e di collaborazione hanno caratterizzato gli approcci e le iniziative connesse alla realizzazione della Società dell’Informazione per adeguare le scelte e le azioni alle esigenze del mercato e dei suoi rapidi mutamenti, un modo nuovo per dare risposte e ricevere risposte sull’evoluzione del contesto tecnico, economico e sociale in cui operano le nostre imprese.  Affinché tuttavia le PMI possano sfruttare pienamente le opportunità offerte dalle nuove tecnologie è necessario da parte loro sforzo culturale ed organizzativo al quale deve corrispondere l’impegno delle diverse istituzioni pubbliche e private coinvolte nel processo di sviluppo. Il Ministero dell’Industria, attraverso l’azione dell’Osservatorio Permanente per il Commercio Elettronico, ha evidenziato come le attività di sensibilizzazione e di promozione coordinate con le realtà rappresentative delle imprese possano dare buoni risultati e come il sistema produttivo, opportunamente sollecitato, risponda agli stimoli del mercato e alle indicazioni delle politiche del Governo. Gli aspetti tecnologici, finanziari e di business, se pure importanti, non sono al momento i fattori critici con i quali le aziende devono confrontarsi nello sforzo che devono compiere verso il cambiamento e la modernizzazione. Esistono una incertezza ed una indecisione di tipo “culturale” che frenano le decisioni degli imprenditori verso l’uso di Internet e delle applicazioni di Commercio Elettronico. Per questo insieme alle realtà associative e rappresentative delle imprese dell’industria, del commercio, e dell’artigianato e alle Camere di Commercio sono state analizzate le componenti essenziali per la definizione delle politiche nei settori trainanti l’innovazione tecnologica e con loro sono state realizzate le principali azioni di stimolo e di sensibilizzazione nei confronti del mercato. L’azione di informazione e di sensibilizzazione avviata sul territorio sta dando risultati molto soddisfacenti e nuove iniziative verranno realizzate anche sulla base delle richieste degli stessi interessati. Al Road Show realizzato insieme a Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, CNA, Unioncamere, che ha permesso di avviare un dialogo con circa 20.000 imprenditori dell’industria, del commercio e dell’artigianato, seguiranno altri programmi a carattere anche specifico e di approfondimento.  Il Programma e-com 2000 oltre ad informare le imprese sulle opportunità offerte dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ed in particolare dalle tecnologie legate a Internet, costituisce un contributo in termini di cultura d’impresa evidenziando l’utilità per le PMI derivante non solo dai benefici intrinseci delle tecnologie, ma anche da fattori “esterni” che ne condizionano la diffusione (tipicamente dal numero dei soggetti che operano sul mercato). Per valorizzare le esternalità di rete derivanti dall’uso delle tecnologie informatiche ed Internet, si devono infatti considerare i fattori che non sono direttamente collegati o intrinseci alle tecnologie medesime ma dipendono da fattori esterni condizionati dal mercato e condizionanti il mercato. Tali esternalità hanno anche caratteristiche tipiche dei diversi sistemi produttivi ed in Italia sono riconducibili alla elevata numerosità di Piccole e Medie imprese che operano con successo sul mercato tradizionale. Un’offerta così diversificata può rallentare l’affermazione sul mercato elettronico delle nostre imprese se esse non sapranno organizzarsi per diventare poli di attrazione nei confronti della domanda finale e delle altre imprese. È difficile oggi dire quali saranno le formule vincenti nella nuova economia. Certamente l’ambiente Internet, già oggi estremamente vasto, non lascerà molte possibilità e spazi alle piccole realtà che si presenteranno in ordine sparso. I processi di aggregazione in atto confermano questa preoccupazione. Nel Commercio Elettronico un aspetto fondamentale è quello della creazione dell’infrastruttura di offerta, organizzata non per singola impresa ma per merceologia di prodotto, per settore, per ambito territoriale o per distretto. Un’impresa singola ha delle possibilità solo se ha un marchio affermato a livello mondiale. Le Piccole e Medie Imprese italiane sono spesso legate a particolari realtà produttive e commerciali che comportano una loro appartenenza a particolari settori, filiere, territori o distretti. Tali realtà costituiscono dei veri e propri brand di appartenenza e rappresentano un “legame” di business che ha dato all’Italia forza competitiva sui mercati e capacità di realizzare dei sistemi a rete che sono già pronti a “trasferirsi” su Internet riproducendo sui mercati virtuali l’esperienza che ha dato ampi risultati nelle attività tradizionali. L’andamento che si profila vede una crescente presenza di Portali, i quali grazie alle organizzazioni e alle alleanze che li supportano stanno diventando i grandi poli di attrazione sulla rete. Anche senza superare regole antitrust queste realtà avranno la capacità di acquisire fette di mercato che consentiranno loro di operare in una situazione pseudo-monopolista con spazi per le piccole imprese che si ridurranno a nicchie di scarso valore. Tali considerazioni evidenziano come sia necessario intervenire per favorire forme associative tra imprese e processi di aggregazione delle stesse. Il sistema delle imprese deve potersi presentare in modo “visibile” sia in relazione a particolari territori e filiere produttive, sia a livello settoriale o di categoria, sia infine nell’ambito di particolari iniziative in associazione o raggruppamento di realtà industriali. L’impostazione da seguire pertanto è quella che prevede la realizzazione di iniziative sul territorio pensate nell’ottica del Portale alle quali possono aderire le imprese che appartengono alla medesima caratterizzazione. Il Portale diventa una sorta di contenitore qualificato che ha la sua forza nella capacità di rappresentatività in un mondo come quello Internet dove sempre più sarà difficile orientarsi al di fuori di percorsi guidati. L’azione dovrà interessare in modo capillare il Paese ed un ruolo determinante per questo lavoro sul territorio sarà svolto dalle associazioni rappresentative delle imprese e dalle Camere di Commercio che, attraverso la loro presenza distribuita e un rapporto diretto con gli imprenditori, possono contribuire ad aggregare le iniziative delle singole imprese. La rivoluzione è appena iniziata ma dovrà interessare profondamente il tessuto produttivo, dal settore tessile-abbigliamento-calzaturiero al mobile-casa-arredo, dall’alimentare alla meccanica, dalla ceramica al turismo, passando per i servizi e tutte le altre attività produttive, commerciali ed artigianali che fanno dell’Italia uno dei Paesi più avanzati al mondo. Attualmente Internet viene percepita dalle aziende come un ulteriore canale promozionale, peraltro molto economico, trascurando invece le potenzialità e le caratteristiche più interessanti per l’attività aziendale e se il marketing ed i servizi a carattere informativo prevalgono sugli strumenti operativi e transazionali, ciò e spesso dovuto alla mancanza di adeguata consapevolezza e di solide competenze tecnologiche ed organizzative. Il lavoro avviato ed i risultati raggiunti fino ad ora ci danno lo stimolo per continuare la nostra azione nella direzione tracciata ed i prossimi impegni saranno ispirati al quadro chiaro delle necessità e delle priorità che abbiamo acquisito. Le nostre imprese hanno capito pienamente la portata della rivoluzione in atto e sono in grado di compiere questo sforzo culturale e tecnologico. Tutti siamo chiamati a contribuire al raggiungimento di questo obiettivo ed il “gioco di squadra” sarà determinante. Ma dobbiamo far presto. È forte il rischio di marginalizzazione per chi non riuscirà ad adeguarsi. Antonello Busetto COORDINATORE DELLE POLITICHE PER LO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE DEL COMMERCIO ELETTRONICO DEL MINISTERO DELL’INDUSTRIA  Le Camere di Commercio ed il Commercio Elettronico U g o G i r a r d i e R o b e r t o Fr i s a r i 1. Il nuovo ruolo della Pubblica amministrazione per lo sviluppo dell’economia digitale Gli effetti dello sviluppo del commercio elettronico – e più in generale della sempre più diffusa introduzione di informatica e telematica nel sistema produttivo e distributivo – stanno mutando profondamente la struttura delle imprese e la stessa vita quotidiana dei consumatori. L’economia digitale costituisce infatti un’occasione importante di cambiamento: • per le piccole e medie imprese, che possono offrire i propri prodotti e servizi ovunque nel mondo, allargando i mercati locali di riferimento; • per i consumatori, che sono messi in condizione di acquistare in rete, comparando in poco tempo decine di offerte e di prezzi. In Italia la diffusione del commercio elettronico può assumere un ruolo fondamentale nelle politiche di sviluppo per la particolare composizione dell’apparato produttivo, caratterizzato da piccole e medie imprese. Questa nuova forma di distribuzione – basata più su fattori immateriali che fisici – infatti, premia proprio le imprese di minori dimensioni principalmente perché può presentarle on line sullo stesso piano di società più grandi, riduce le barriere di ingresso su nuovi mercati ed al contempo valorizza la flessibilità nell’organizzazione dei fattori produttivi. Il fenomeno del commercio elettronico richiama oggi attenzione anche in Italia non tanto per la consistenza raggiunta in termini di fatturato – che risulta ancora modesta rispetto alle potenzialità – quanto piuttosto per lo sforzo di recupero del ritardo accumulato dal nostro sistema nello sviluppo dell’economia digitale rispetto ad altri paesi.  Tale sforzo è documentato da una recente indagine del Centro studi dell’Unioncamere (Informatica e telecomunicazioni in Italia: imprese, occupazione e fabbisogni professionali) da cui si può rilevare un quadro informativo sulla dinamica delle imprese e dell’occupazione nei settori collegati all’informatica e alle telecomunicazioni. Si tratta appunto dei settori strategici che stanno guidando il veloce sviluppo della economia digitale. Dai dati del Registro imprese gestito dalle Camere di commercio si ricava che nel periodo 1997-1999 si è registrata una crescita molto sostenuta del numero di imprese (+ 17% nel biennio), benchè con ritmi differenziati tra i vari comparti: si passa dal + 28% per i servizi telematici, di statistica e connessi al + 9,5% delle attività di elaborazione-gestione dati. Sul versante dell’occupazione complessiva nelle imprese di questi comparti si è verificata una crescita di quasi 50 mila unità (+12,8%) nel biennio 1997-99 (da 382 mila a circa 431 mila unità). Va peraltro sottolineato che tale crescita si presenterebbe certamente più rilevante, considerando la componente occupazionale connessa al lavoro parasubordinato e al lavoro autonomo svolto non in forma di impresa. Tutto questo esprime una autonoma capacità di adeguamento alle nuove realtà produttive e distributive, ma, in questa particolare fase di transizione, l’impresa di minore dimensione ha bisogno di sostegni per poter operare in un habitat economico in così rapida trasformazione. L’intervento pubblico deve quindi essere prioritariamente finalizzato a supportare, con regole chiare e con adeguate misure di assistenza tecnica, lo sforzo dell’imprenditorialità diffusa di reggere le sfide e cogliere le opportunità insite nello sviluppo del commercio elettronico. All’interno delle Amministrazioni pubbliche stesse bisogna inoltre innovare i modelli organizzativi per migliorare i rapporti con la propria utenza, cittadini o imprese. Vi sono già numerosi soggetti pubblici che dispongono di infrastrutture tecnologiche in grado di assicurare una semplificazione ed uno snellimento del rapporto con le imprese nel processo di semplificazione amministrativa, a partire dalle Camere di commercio, che stanno adeguando le modalità di erogazione del servizio alle condizioni imposte dall’economia digitale, sia per i compiti istituzionali e certificativi che per quelli di sostegno tecnico alle PMI.  Le Camere sono state in qualche modo antesignane nel prevedere le condizioni per lo svolgimento di questo ruolo strategico a cui oggi è chiamata la Pubblica Amministrazione se solo si pensa alla rete camerale con la gestione informatizzata del Registro delle imprese. Questo impegno verso l’innovazione per accrescere l’efficienza nei rapporti con l’utenza è stato anche stimolato dall’equiparazione, decisa dal legislatore, dei documenti dell’impresa in formato cartaceo con il loro corrispettivo costituito dalle memorizzazioni elettroniche del Registro delle imprese. E recentemente tale impegno può trovare un nuovo impulso con il decreto che introduce l’obbligo per tutte le società di interagire per via informatica con il Registro delle imprese, che potrà portare alla totale abolizione dei rapporti cartacei tra utenti e Camere di commercio. 2. Gli interventi delle Camere di commercio per la diffusione del commercio elettronico Le attività del sistema camerale per favorire uno sviluppo equilibrato del commercio elettronico traggono origine dalle finalità generali di promozione del sistema delle imprese e di tutela dei consumatori, previste dall’articolo 2 della legge di riforma n. 580/1993 dell’ente camerale. Le Camere, rispettose delle funzioni alle quali il mercato può autonomamente assolvere, intendono in sostanza supportare le iniziative per garantire l’accesso delle piccole e medie imprese alle opportunità offerte dal commercio elettronico, contribuendo a un tempo ad affermare regole certe per lo sviluppo dell’economia digitale. In questa ottica vanno inquadrate le iniziative di Infocamere – la società consortile per l’informatica delle Camere di commercio – per il portale delle imprese che consente la massima visibilità su Internet per tutte le imprese e per la certificazione della firma digitale, la cui sperimentazione è già stata avviata. In qualità di soggetti terzi rispetto al mercato, le Camere di commercio già svolgono importanti attività di certificazione pubblica del  sistema delle imprese e questo permetterà un’ampia diffusione del sistema di garanzia e sicurezza connesso alla firma digitale. Inoltre il sistema camerale può perseguire una operazione di standardizzazione a livello europeo della firma digitale consentendo la validità transnazionale della firma digitale, per effetto del network costituito nell'ambito delle attività dell’Associazione europea delle Camere di commercio (Eurochambres) e formato dalle autorità di certificazione camerali di dieci paesi europei. Per accrescere l’affidabilità del commercio elettronico, rimuovendo le barriere psicologiche che ostacolano il suo utilizzo, le Camere di commercio hanno fatto nascere, in collaborazione con Associazioni di categoria e Organizzazioni dei consumatori, Organismi di certificazione e del commercio elettronico, una struttura denominata Certicommerce che svolge un’attività di certificazione e di garanzia dei siti e delle pratiche commerciali relative alle modalità di vendita on line. Uno dei motivi di ritardo dell’Italia rispetto ai paesi leader nello sviluppo del commercio elettronico risiede, del resto, nella minore confidenza da parte degli operatori in questo strumento innovativo di commercializzazione. Nell’ambito dell’attività di Certicommerce verrà inoltre trasfuso l’impegno camerale nell’erogazione di un servizio di conciliazione in rete per le eventuali controversie tra fornitori e consumatori nel commercio elettronico, che troppo spesso frenano gli acquisti on-line. Un ulteriore ostacolo allo sviluppo dell’e-commerce risiede nella carenza di competenza di molti operatori. Di qui l’importanza di realizzare apposite campagne promozionali e di sensibilizzazione, corsi di formazione per imprenditori e manager – sia di natura tecnica che economico-commerciale, oltre che giuridica e fiscale – ed in ogni caso prevedendo anche modalità di erogazione innovative, come ad esempio con l’intervento della formazione a distanza. In questo quadro, le Camere di commercio (anche avvalendosi dell’attività delle proprie strutture specializzate) offrono un valido contributo, in collaborazione con le Associazioni di categoria, nella realizzazione del ciclo di iniziative di diffusione del commercio elettronico, soprattutto nei confronti delle piccole e medie imprese, coordinate dal Ministero dell’Industria con il “ Programma nazionale di informazione- formazione per la promozione del commercio elettronico”. La “Guida al commercio elettronico” curata dall’Indis si inserisce in questo contesto di diffusione sul territorio dei principi del commercio elettronico per aiutare le imprese a realizzare un corretto ed efficace approccio con l’economia digitale. La terza edizione, oltre ad aver aggiornato le tendenze in atto della Rete, ha introdotto alcune nuove tematiche che stanno assumendo un’importanza crescente: portali, comunità virtuali ed e-procurement. Si sono inoltre approfonditi in modo sensibile e documentato i capitoli relativi al quadro giuridico ed a quello fiscale. La Guida, come nelle due edizioni precedenti, è stata promossa dal Comitato Tecnico dell’Indis sul commercio elettronico; alla sua progettazione hanno fornito un contributo determinante diversi componenti del Comitato ed in particolare Ced-Camera di Milano, Commercio Elettronico Italia (ed i suoi soci Mate e Picwick), Dintec, Ifoa, Infocamere e Mondimpresa. Per la redazione dei testi un ringraziamento è doveroso per Giacomo Fusina, per Andrea Migliavacca (Mate) che ha elaborato gran parte dell’aggiornamento della terza edizione e per Mauro Fenili (direttore tecnico di Lucense) che ha coordinato i contributi tecnici alla Guida assicurati dalle strutture camerali Asap, Formaper, Treviso Tecnologia, Vicenza Qualità. Si ringrazia Paola Monti di Commercio Elettronico Italia per l’attenzione con cui ha seguito le diverse edizioni della Guida, contribuendo notevolmente alla sua diffusione, e Giulia Guerzoni per la collaborazione offerta durante uno stage presso l’Indis. La “Guida al commercio elettronico” sarà disponibile anche nel sito dell’Indis (www.indis.unioncamere.it) e del Ministero dell’Industria (www.minindustria.it). La Guida potrà inoltre essere trovata nel sito degli altri promotori dell’iniziativa: Mondimpresa (www.mondimpresa. it) e Commercio Elettronico Italia (www.commercenet.it).